News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 12 novembre 2015

Bonifiche, obblighi in capo a P.a. non esonerano responsabile

Danno ambientale e bonifiche

(Francesco Petrucci)

Bonifiche, obblighi in capo a P.a. non esonerano responsabile

Il fatto che disposizioni di legge consentano o impongano alla P.a. di effettuare lavori di bonifica non fa venire meno la disciplina generale sulla responsabilità a carico del soggetto inquinatore.

 

Così il Consiglio di Stato nella sentenza 23 settembre 2015, n. 4466. Per i Giudici esiste un principio generale per il quale in presenza di un inquinamento riferibile ad un responsabile e in assenza dell'attività che deve essere da lui effettuata, la pubblica Amministrazione può svolgere ogni opera di disinquinamento e messa in sicurezza a tutela dell'interesse pubblico, della salute e dell'ambiente (vedi articoli 2041, Codice civile e 244 e seguenti, Dlgs 152/2006).

 

Questo principio però non fa venire meno gli obblighi in capo al responsabile dell’inquinamento previsti dalla disciplina generale in materia. Ragionando altrimenti si abdicherebbe al fondamentale principio europeo “chi inquina paga” (ribadito dall’articolo 3-ter, comma 1, del Dlgs 152/2006).

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 23 settembre 2015, n. 4466

Danno ambientale e bonifiche - Siti inquinati - Disposizioni che prevedono la bonifica da parte della pubblica Amministrazione - Permanenza del vigore della disciplina sugli oneri di bonifica a carico del responsabile dell'inquinamento - Sussistenza

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598