Rifiuti, no a deposito temporaneo "scollegato" in area pubblica
Rifiuti
Non integra la nozione di deposito temporaneo ex articolo 183, Dlgs 152/2006 il raggruppamento di rifiuti effettuato da un’impresa su un’area pubblica non funzionalmente legata al luogo di produzione degli stessi.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 13 ottobre 2015, n. 41056 ricordato come i requisiti indispensabili per identificare il deposito temporaneo siano che il raggruppamento avvenga presso il luogo di produzione o funzionalmente collegato, la necessità che i rifiuti non siano miscelati e la predisposizione dei presidi di sicurezza. Il luogo di deposito può essere anche solo funzionalmente collegato al luogo di produzione, ma è pur sempre necessario che vi siano le predisposizioni dei presidi di sicurezza (non presenti in un’area pubblica accessibile a chiunque); integrando viceversa la fattispecie di deposito incontrollato ex articolo 256 Dlgs 152/2006.
Nel caso in esame, i fanghi derivanti dal processo di produzione dell’impianto venivano stoccati in un cassone collocato presso un’area pubblica, da dove fuoriuscivano. I Giudici confermano la condanna dell’imputato, non avendo egli raggiunto l’onere della prova contraria in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Deposito temporaneo ex articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Condizione del luogo di produzione - Raggruppamento su area pubblica non collegata ad esso - Insussistenza - Deposito incontrollato ex articolo 256 Dlgs 152/2006 - Responsabilità - Sussistenza
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