Rifiuti, sono tali veicoli sequestrati tenuti in stato di abbandono
Rifiuti
L’attività di custodia di veicoli sequestrati configura abusiva gestione di rifiuti ex articolo 256 Dlgs 152/2006 laddove questi subiscano un deterioramento al punto da essere identificati come tali.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 22 ottobre 2015, n. 42455 ritenuto che l’attività di custodia di veicoli presso un’area oggetto di sequestro investa il custode giudiziario anche della conservazione degli stessi. Nel caso infatti i veicoli sequestrati subiscano un processo di deterioramento tale da renderli del tutto inservibili e dunque trasformandoli in veri e propri rifiuti, l’attività di gestione deve essere autorizzata per non incorrere nelle sanzioni ex articolo 256 Dlgs 152/2006.
Nel caso in esame, le carcasse arrugginite dei veicoli e lo sversamento di olii nel suolo sono – secondo i Giudici— da imputarsi al custode giudiziario che non si è adoperato al loro mantenimento, sostenendo erroneamente che il fine ultimo del sequestro è la restituzione agli aventi diritto o l’acquisizione da parte dello Stato.
Rifiuti - Veicoli sotto sequestro ex articolo 321 C.p.p. - Obbligo del custode alla conservazione - Mancanza - Deterioramento degli stessi - Integrazione della definizione di rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
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