News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 4 novembre 2015

Amianto, obblighi bonifica e rimozione per curatore fallimentare

Danno ambientale e bonifiche

(Francesco Petrucci)

Anche il curatore fallimentare è obbligato a rimuovere i detriti contenenti amianto, bonificare l'area e effettuare sorveglianza continua indipendentemente dall'addebito dell'inquinamento.

 

Lo ricorda il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 12 ottobre 2015, n. 441) che ha respinto le doglianze del curatore fallimentare di una impresa chiamato da un'ordinanza sindacale a effettuare interventi di rimozione detriti e bonifica dopo che un evento meteo aveva danneggiato le strutture dell'impresa fallita. Il principio "chi inquina paga" dedotto dal ricorrente non è applicabile nel caso della materia "amianto" perché non si tratta di individuare il responsabile dell'inquinamento ma di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica con obblighi a carico dell'attuale detentore, anche se è il curatore fallimentare.

 

Se nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti o entrati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio "chi inquina paga" a condizione, ovviamente, che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell'impianto, nel caso dell'amianto la legge 257/1992 impone sorveglianza continua a tutela della salute e obbliga passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale.

documenti di riferimento
Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 12 ottobre 2015, n. 441

Bonifiche - Amianto - Ordinanze sindacali - Obblighi di rimozione, bonifica, sorveglianza - Soggetto obbligato - Curatore fallimentare - Sussistenza - Applicazione del principio "chi inquina paga" - Esclusione

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598