Amianto, obblighi bonifica e rimozione per curatore fallimentare
Danno ambientale e bonifiche
Anche il curatore fallimentare è obbligato a rimuovere i detriti contenenti amianto, bonificare l'area e effettuare sorveglianza continua indipendentemente dall'addebito dell'inquinamento.
Lo ricorda il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 12 ottobre 2015, n. 441) che ha respinto le doglianze del curatore fallimentare di una impresa chiamato da un'ordinanza sindacale a effettuare interventi di rimozione detriti e bonifica dopo che un evento meteo aveva danneggiato le strutture dell'impresa fallita. Il principio "chi inquina paga" dedotto dal ricorrente non è applicabile nel caso della materia "amianto" perché non si tratta di individuare il responsabile dell'inquinamento ma di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica con obblighi a carico dell'attuale detentore, anche se è il curatore fallimentare.
Se nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti o entrati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio "chi inquina paga" a condizione, ovviamente, che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell'impianto, nel caso dell'amianto la legge 257/1992 impone sorveglianza continua a tutela della salute e obbliga passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale.
Bonifiche - Amianto - Ordinanze sindacali - Obblighi di rimozione, bonifica, sorveglianza - Soggetto obbligato - Curatore fallimentare - Sussistenza - Applicazione del principio "chi inquina paga" - Esclusione
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