Rumore, zonizzazione comunale elastica
Rumore
Ai fini della classificazione di un'area in una classe acustica ex Tabella A del Dpcm 14 novembre 1997 non è necessario che l'area risponda a tutte le note descrittive indicate nella Tabella.
Il Tar Piemonte nella sentenza 16 ottobre 2015, n. 1440 ha rigettato le istanze di una azienda che contestava la zonizzazione acustica comunale che aveva inquadrato la zona in cui si trova in classe IV Tabella A, del Dpcm 14 novembre 1997 anziché come preteso dalla ricorrente in classe V. L'impresa sosteneva che l'assenza di un contestuale uso residenziale delle aree renderebbe vincolato l'inquadramento dell'area in classe V e che per rientrare in classe IV alla presenza di attività piccolo-industriali o artigianali dovrebbe necessariamente associarsi una presenza di destinazioni residenziali.
Per i Giudici invece il Dpcm 14 novembre 1997 non contiene elementi testuali a sostegno della tesi della necessaria coesistenza di tutte le caratteristiche indicate in Tabella A per la classe IV ed è poco plausibile che il Legislatore abbia voluto condizionare la zonizzazione in classe IV alla sussistenza cumulativa di tutte le note descrittive riportate nella voce della tabella A qui in esame. Il fatto che nell'area in oggetto non sia stato previsto l'uso residenziale non giustifica in quanto tale l'inserimento del sito in classi acustiche più elevate, non proporzionate alla natura dell'area e alla destinazione d'uso oggetto di ricognizione.
Rumore - Zonizzazione acustica - Delibera comunale - Inserimento aree in classe acustica - Tabella A, Dpcm 14 novembre 1997 - Condizioni - Necessaria presenza di tutte le note descrittive indicate in Tabella - Esclusione
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
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