Legno, creosoto esclude recupero semplificato
Rifiuti
Ai sensi dell'attuale disciplina Ue, le traversine ferroviarie in legno trattate con creosoto sono sempre da considerarsi rifiuti pericolosi. Le relative regole del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi, di conseguenza, sono state soppresse.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 40757/2015), che conferma così quanto già indicato dalla direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002 con riferimento al punto 9.3 (rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto) del Dm 5 febbraio 1998 (decreto adottato durante la vigenza del Dlgs 22/1997, cd. "decreto Ronchi", poi confermato – in attesa di una nuova disciplina — dal Dlgs 152/2006).
Il recupero di tale rifiuto pericoloso (Cer 170204), attualmente, può quindi essere autorizzato soltanto nel rispetto della procedura ordinaria ex articolo 208 del Dlgs 152/2006, all'esito della quale, ex articolo 184-ter dello stesso "Codice ambientale", la qualifica di rifiuto cessa solo se i prodotti ottenuti non producono impatti negativi per l’ambiente o la salute umana.
Considerato che la direttiva 2008/98/Ce (e il Dlgs 152/2006) non disciplinano le modalità di impiego dei rifiuti in legno pericolosi, un "valido e legittimo punto di riferimento" per valutare tali impatti negativi è costituito dal regolamento Reach (allegato XVII, punto 31), come già stabilito dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 7 marzo 2013 (causa C-358/11).
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Rifiuti pericolosi – End of waste - Articolo 6, direttiva 2008/98/Ce – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni Rca (rame, cromo, arsenico) – Articolo 67 e allegato XVII, regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Usi consentiti - Può rilevare
Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Traversine ferroviarie trattate con creosoto - Decisione 2000/532/Ce - Rifiuti sempre pericolosi - Recupero - Allegato I, punto 9.3, Dm 5 febbraio 1998 - Soppressione - Recupero esclusivamente tramite procedura ordinaria - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Cessazione qualifica rifiuto - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Assenza di impatti negativi su ambiente e salute - Reach - Riferimento - Validità
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