News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 22 ottobre 2015

Legno, creosoto esclude recupero semplificato

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Legno, creosoto esclude recupero semplificato

Ai sensi dell'attuale disciplina Ue, le traversine ferroviarie in legno trattate con creosoto sono sempre da considerarsi rifiuti pericolosi. Le relative regole del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi, di conseguenza, sono state soppresse.

 

A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 40757/2015), che conferma così quanto già indicato dalla direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002 con riferimento al punto 9.3 (rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto) del Dm 5 febbraio 1998 (decreto adottato durante la vigenza del Dlgs 22/1997, cd. "decreto Ronchi", poi confermato – in attesa di una nuova disciplina — dal Dlgs 152/2006).

 

Il recupero di tale rifiuto pericoloso (Cer 170204), attualmente, può quindi essere autorizzato soltanto nel rispetto della procedura ordinaria ex articolo 208 del Dlgs 152/2006, all'esito della quale, ex articolo 184-ter dello stesso "Codice ambientale", la qualifica di rifiuto cessa solo se i prodotti ottenuti non producono impatti negativi per l’ambiente o la salute umana.

 

Considerato che la direttiva 2008/98/Ce (e il Dlgs 152/2006) non disciplinano le modalità di impiego dei rifiuti in legno pericolosi, un "valido e legittimo punto di riferimento" per valutare tali impatti negativi è costituito dal regolamento Reach (allegato XVII, punto 31), come già stabilito dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 7 marzo 2013 (causa C-358/11).

documenti di riferimento
Dm Ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 marzo 2013, causa C-358/11

Rifiuti pericolosi – End of waste - Articolo 6, direttiva 2008/98/Ce – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni Rca (rame, cromo, arsenico) –  Articolo 67 e allegato XVII, regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Usi consentiti - Può rilevare

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce

Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 12 ottobre 2015, n. 40757

Rifiuti - Traversine ferroviarie trattate con creosoto - Decisione 2000/532/Ce - Rifiuti sempre pericolosi - Recupero - Allegato I, punto 9.3, Dm 5 febbraio 1998 - Soppressione - Recupero esclusivamente tramite procedura ordinaria - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Cessazione qualifica rifiuto - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Assenza di impatti negativi su ambiente e salute - Reach - Riferimento - Validità

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