Accesso a informazioni ambientali, esclusi formulari trasporto rifiuti sanitari
Disposizioni trasversali/Aua
I formulari relativi al trasporto di rifiuti sanitari non rientrano tra i documenti oggetto dell'accesso all'informazione ambientale ai sensi del Dlgs 195/2005.
Lo conferma il Tar Abruzzo nella sentenza 8 ottobre 2015, n 678 con cui ha negato a un soggetto l'accesso ai formulari relativi al servizio di trasporto dei rifiuti sanitari fatti da una società per conto di una Asl. I formulari di accompagnamento dei rifiuti dal produttore al destinatario non hanno alcun valore certificativo della natura e della composizione del rifiuto trasportato, essendo una pura attestazione del privato, ai soli fini di monitorare il trasporto, senza alcuna informazione ambientale e/o analisi analitica degli stessi rifiuti.
Il regime speciale dell'informazione ambientale rispetto a quella "ordinaria" ai documenti amministrativi ex legge 241/1990 presuppone il "rilievo ambientale" dei documenti cui si chiede accesso, cosa che non è nel caso di specie. Infine, ricordano i Giudici amministrativi, avendo l'informazione ambientale una sua delimitazione funzionale non può essere utilizzata per scopi ulteriori come il volere sindacare in modo generalizzato l'attività della pubblica Amministrazione.
Informazione ambientale - Diritto di accesso - Dlgs 195/2005 - Tipologie di documenti - Formulari per il trasporto di rifiuti sanitari - Esclusione - Legittimità
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
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