Sito contaminato, problemi nella bonifica non bloccano nuovi impianti
Rifiuti
Anche se riguardano lo stesso sito, la prosecuzione delle attività di messa in sicurezza e monitoraggio e l’autorizzazione di un nuovo impianto per la gestione dei rifiuti sono due procedure distinte che non vanno sovrapposte.
A dirlo è il Tar Campania (sentenza 4473/2015), che ha bocciato un provvedimento con cui la Provincia aveva sospeso un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006, a seguito della mancata validazione da parte dell’Arpa del monitoraggio delle acque, effettuato nello stesso sito (contaminato) dal ricorrente, in attuazione di un distinto piano di caratterizzazione dell’area.
La stessa autorizzazione, sottolinea il Tar, da un lato subordinava la propria operatività definitiva alla successiva – e sola — verifica della conformità delle opere (poi effettuata con successo); dall’altro reputava compatibile l’attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di caratterizzazione con l’inizio della nuova attività.
Ha errato quindi la Provincia a sovrapporre le due distinte procedure, ma in maniera “scusabile” alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento e della peculiarità della fattispecie concreta. E questo esclude il risarcimento del danno da ritardo richiesto dal ricorrente.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Siti contaminati - Messa in sicurezza - Nuovo impianto di gestione rifiuti - Autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Sospensione sino all'esito monitoraggio acque - Provvedimento provinciale - Illegittimità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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