Emissioni senza autorizzazione, reato solo se impianto capace di produrle
Aria
Il reato di emissioni in atmosfera di sostanze senza autorizzazione ex articolo 279, Dlgs 152/2006 necessita della prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto.
La Cassazione nella sentenza 14 settembre 2015, n. 36903 ribadisce che sia l'articolo 269, Dlgs 152/2006 sull'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia l'articolo 267, comma 1 dello stesso Codice ambientale si riferiscono a stabilimenti "che producono emissioni", pertanto il riferimento deve essere a un impianto che in concreto produce emissioni non essendo sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.
La condotta ex articolo 279, Dlgs 152/2006 è incriminata solo quando è accertato che l'impianto è capace di produrre emissioni in atmosfera. Mancando il presupposto la gestione dell'impianto non è soggetta ad autorizzazione. In sentenza il Tribunale avrebbe dovuto dare conto se fosse o meno stato accertato il presupposto del reato (impianto concretamente produttivi di emissioni), cosa che non ha fatto con conseguente cassazione della pronuncia e rinvio al Tribunale.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Aria - Emissioni senza autorizzazione - Illecito ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Prova concreta della capacità dell'impianto di produrre emissioni - Necessità - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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