Rifiuti urbani, modalità conferimento sono competenza dirigenziale
Rifiuti
La regolazione del conferimento dei rifiuti urbani in una circoscritta zona del territorio comunale, in quanto atto di concreta organizzazione del servizio pubblico, non spetta al Sindaco bensì agli organi dirigenziali del Comune.
Con queste motivazioni il Tar Sardegna (sentenza 1018/2015) ha annullato un'ordinanza sindacale che aveva disciplinato le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei residenti di tre condomini, prescrivendo l'utilizzo dei contenitori apposti in un'isola ecologica in determinati orari.
Secondo il Tar, il Sindaco non è competente all’adozione dell'ordinanza in quanto la materia, non espressamente ricompresa dalla legge (o dallo statuto) tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente, rientra nella gestione amministrativa riservata ai dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali").
L’assenza sia di "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica" sia di un "abbandono" di rifiuti, inoltre, esclude la legittimità dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 54 dello stesso Dlgs 267/2000 e dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Rifiuti urbani - Modalità di conferimento - Concreta organizzazione del servizio pubblico - Ordinanza sindacale - Articolo 107, Dlgs 267/2000 - Illegittimità - Competenza dei dirigenti del Comune - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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