Agricoltura sociale, spinta a progetti di educazione ambientale
Disposizioni trasversali/Aua
Con la legge 6 agosto 2015, n. 141 in vigore dal 23 settembre il Legislatore definisce per la prima volta l'agricoltura sociale in cui rientrano anche progetti di educazione ambientale e alla biodiversità.
Oltre a promuovere l'attività agricola a fini di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità o in genere "svantaggiate" come co-terapia di accoglienza e come fornitura di servizi alle persone e alle comunità locali, l'agricoltura sociale contiene attività di educazione ambientale e alla salvaguardia della biodiversità. Le attività devono essere realizzate da imprenditori agricoli e sono considerate attività "connesse all'agricoltura" ex articolo 2135, Codice civile. Le cooperative sociali possono realizzare tali attività di agricoltura sociale se il fatturato da attività agricole risulta prevalente.
I requisiti minimi e le modalità di esercizio delle attività di agricoltura sociale sono affidate a un futuro decreto ministeriale. Gli Enti locali nelle loro attività di programmazione sono spinti a valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole, promuovendo politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.
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