Sicurezza sul lavoro, committente di fatto equiparato a quello formale
Sicurezza sul lavoro
Il committente di fatto di un lavoro edile è titolare di una posizione di garanzia (ex articolo 299, Dlgs 81/2008), a prescindere dall’esistenza di un contratto di appalto.
La Suprema Corte ha con sentenza 17 agosto 2015, n. 35534 ribadito il principio di effettività di cui all’articolo 299 Testo Unico Sicurezza (Esercizio di fatto di poteri direttivi). Vige infatti in tema di violazioni prevenzionistiche il rilievo dato alla qualità rivestita dal committente dei lavori, non solo sulla base di un dato formale ma anche sul ruolo concretamente assunto dal soggetto. L’onere di vigilare sull’area di svolgimento dei lavori grava anche sul committente, seppur sprovvisto di regolare investitura, laddove eserciti in concreto i poteri giuridici tipici.
Nel caso in esame, l’imputato (committente dei lavori) aveva incaricato la vittima della copertura del proprio tetto, senza predisporre il distacco dell’energia elettrica; fatto che aveva causato la morte per folgorazione del lavoratore. Viene così confermata la condanna per omicidio colposo.
Sicurezza sul lavoro - Morte lavoratore - Committente di fatto dei lavori – Posizione di garanzia ex articolo 299 Dlgs 81/2008 –Responsabilità - Sussistenza–
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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