Rifiuti, sequestro area non giustifica inattività destinatario ordine sindacale
Rifiuti
Il sequestro di un’area su cui giacciono rifiuti abbandonati non può mai costituire una giustificazione per il destinatario di un ordine sindacale di ripristino dei luoghi che non si adopera per la bonifica.
La Suprema Corte ha con sentenza 30 luglio 2015, n. 33585 confermato il principio secondo cui la circostanza che un’area adibita a deposito incontrollato di rifiuti sia sequestrata non ha alcuna efficacia scriminante rispetto alla mancata bonifica. È infatti il destinatario dell’ordinanza sindacale di cui all’articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 che deve adoperarsi davanti alla magistratura per ottenere il dissequestro e procedere alla rimozione dei rifiuti.
Nel caso in esame, la società imputata (occupata in attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti ceramici) invocava la presenza dell’atto di sequestro come scusante per non aver provveduto alla rimozione dei rifiuti come richiesto dall’ordinanza sindacale. I Giudici di legittimità hanno confermato la condanna per la mancata ottemperanza all’ordine sindacale (ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006) ritenendo non sussistente alcuna causa di esclusione del reato.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti – Abbandono illecito – Sequestro area - Ordinanza sindacale di ripristino ex articolo 192, Dlgs 152/2006 – Non ottemperanza - Reato di mancata ottemperanza all’ordine sindacale ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
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