Rifiuti, criteri ammissibilità in discarica sono competenza statale
Rifiuti
L’ammissibilità in discarica dei rifiuti è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 2015, n. 180, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela dell’ambiente uniformi sul territorio nazionale. Da ciò i Giudici hanno dedotto che laddove l’articolo 7 del Dlgs 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica) prevede che nelle discariche vige l’obbligo di conferire esclusivamente rifiuti trattati, non può una legge regionale modificare i criteri di ammissibilità in discarica, scavalcando di fatto quanto previsto dalla fonte superiore.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato incostituzionali gli articoli 42 e 51 della legge regionale Basilicata 26/2014 (che rinviava al 31 dicembre 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica solo rifiuti trattati) poiché in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione.
Rifiuti – Ammissibilità in discarica ex articolo 7 Dlgs 36/2003 – Competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, lettera s) Costituzione – Legge regionale in contrasto – Dichiarazione incostituzionalità
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941