Cassazione: molestie olfattive anche da impianti autorizzati
Aria
Nuova conferma della Cassazione sull'applicabilità dell'articolo 674, Codice penale anche ad attività produttiva munita di autorizzazione. Il reato sussiste se vi sono odori "intollerabili".
Nella sentenza 1° luglio 2015, n. 27562 i Supremi Giudici ribadiscono l'orientamento consolidato in materia sull'articolo 674, Codice penale (emissioni di gas, fumi, vapori intollerabili). Nel caso delle molestie olfattive, materia che non rientra nel campo dell'inquinamento atmosferico il reato si configura dimostrando il superamento del parametro della normale tollerabilità ex articolo 844, Codice civile.
È comunque necessario, ribadiscono i Supremi Giudici, che il limite della normale tollerabilità venga accertato in modo rigoroso. Nessun rilievo può essere mosso alla Corte di merito che ha correttamente valutato come dalle risultanze processuali fosse emersa in modo inequivocabile l'emissione in atmosfera di fumi e vapori nauseabondi.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Aria - Emissioni da attività produttiva - Molestie olfattive - Articolo 674, Codice penale - Configurabilità - Superamento del limite della normale tollerabilità - Sufficienza
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