Reati ambientali, delega possibile anche in piccole imprese
Disposizioni trasversali/Aua
In materia ambientale è possibile la delega di funzioni anche in realtà di modesta capacità organizzativa.
La Suprema Corte ha con sentenza 2 luglio 2015, n. 27862 affermato che la delega di funzioni in materia ambientale è possibile anche quando non necessaria per ragioni dimensionali. I Giudici, prendendo come spunto l’istituto della delega di funzioni del Testo unico sulla sicurezza (articolo 16), rilevano come il requisito dimensionale non costituisce più condizione di efficacia della delega stessa. Sarebbe così in contrasto con il principio di non contraddizione mantenere un requisito dimensionale in materia ambientale, dove per analogia è quindi possibile delegare le funzioni anche se lo stabilimento è unico.
Nel caso in esame, gli imputati (amministratori) sono stati assolti dall’accusa di reato di inosservanza delle prescrizioni dell’Aia (articolo 29-quattuordecies Dlgs 152/2006), poiché, anche se in una piccola realtà imprenditoriale, avevano delegato le funzioni in materia ambientale ad un terzo soggetto (egli sì responsabile).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Adempimenti ambientali - Società di capitali - Delega di funzioni - Requisiti - Requisito dimensionale azienda - Irrilevanza per analogia con articolo 16, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - (Fattispecie relativa a inosservanza prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quattuordecies Dlgs 152/2006)
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