Danno ambientale ex Dlgs 152/2006, “esclusiva” MinAmbiente non si applica retroattivamente
Danno ambientale e bonifiche
La Cassazione ha riconosciuto la legittimazione di due Comuni a chiedere il risarcimento del danno ambientale per fatti avvenuti durante la vigenza dell’articolo 18 della legge 349/1986.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 24677/2015), i nuovi principi normativi stabiliti dall’articolo 311 del Dlgs 152/2006 (che ha sostituito l’articolo 18 della legge 349/1986 con decorrenza 29 aprile 2006), in base ai quali la legittimazione degli Enti pubblici territoriali a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali è limitata ai soli casi in cui gli stessi abbiano subito un ordinario danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 2043 C.c., si applicano solo con riferimento ad eventi intercorsi successivamente all’entrata in vigore dello stesso “Codice ambientale”.
Per i fatti verificatisi prima del 29 aprile 2006, considerata l’assenza di disposizioni transitorie destinate a disciplinare gli effetti del trapasso di assetto normativo, deve invece continuarsi ad applicarsi la disciplina previgente che, con riferimento alla legittimazione degli enti locali ad esercitare l’azione risarcitoria per il danno ambientale, non poneva limitazioni.
Danno ambientale - Articoli 309 e 311, Dlgs 152/2006 - Legittimazione ad agire - Regioni ed enti locali - Limitazione all'ordinario danno patrimoniale risarcibile - Applicabilità - Ante Dlgs 152/2006 - Esclusa - Articolo 18, legge 349/1986 - Applicabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
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