News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 18 giugno 2015

Sanzione ad Ente locali su scarichi fognari, giudizio spetta al Tribunale civile

Acque

(Alessandro Geremei)

Sanzione ad Ente locali su scarichi fognari, giudizio spetta al Tribunale civile

La giurisdizione sui ricorsi contro le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalle Province ai Comuni, nel caso di superamento dei limiti di scarico da parte dei depuratori, è del Giudice ordinario (non quello amministrativo).

 

Il principio è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 6059/2015), secondo le quali, nel caso di violazione dei limiti fissati per lo scarico di reflui nel corpo recettore, il rapporto che si instaura tra il Comune e la Provincia (delegata dalla Regione ad applicare le sanzioni) non scaturisce da un accordo tra P.a. o da una procedura di affidamento di servizio pubblico e, quindi, non rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi del Dlgs 104/2010.

 

La decisione sull’opposizione all’ordinanza ingiunzione provinciale che, in applicazione del “Codice ambientale” (articolo 133, comma 3, Dlgs 152/2006), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Comune titolare dello scarico, spetta quindi al Giudice ordinario e, in particolare, al Tribunale civile.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 26 marzo 2015, n. 6059

Depuratore - Scarico nel corpo recettore con violazione limiti ambientali - Articolo 133, comma 3, Dlgs 152/2006 - Illecito amministrativo comune - Comune titolare scarico - Responsabilità - Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Dlgs 2 luglio 2010, n. 104

Riordino del processo amministrativo

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