Sanzione ad Ente locali su scarichi fognari, giudizio spetta al Tribunale civile
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La giurisdizione sui ricorsi contro le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalle Province ai Comuni, nel caso di superamento dei limiti di scarico da parte dei depuratori, è del Giudice ordinario (non quello amministrativo).
Il principio è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 6059/2015), secondo le quali, nel caso di violazione dei limiti fissati per lo scarico di reflui nel corpo recettore, il rapporto che si instaura tra il Comune e la Provincia (delegata dalla Regione ad applicare le sanzioni) non scaturisce da un accordo tra P.a. o da una procedura di affidamento di servizio pubblico e, quindi, non rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi del Dlgs 104/2010.
La decisione sull’opposizione all’ordinanza ingiunzione provinciale che, in applicazione del “Codice ambientale” (articolo 133, comma 3, Dlgs 152/2006), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Comune titolare dello scarico, spetta quindi al Giudice ordinario e, in particolare, al Tribunale civile.
Depuratore - Scarico nel corpo recettore con violazione limiti ambientali - Articolo 133, comma 3, Dlgs 152/2006 - Illecito amministrativo comune - Comune titolare scarico - Responsabilità - Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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