Scarichi, anche superamento occasionale limiti integra reato
Acque
Il reato di scarico autorizzato con superamento dei limiti tabellari è integrato per il solo fatto del superamento dei limiti di legge anche quando questo superamento sia occasionale e non abituale.
La Cassazione nella sentenza 22 maggio 2015, n 21463 conferma le condanne dei ricorrenti titolari di scarico autorizzato colpevoli ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 per avere superato il limite di una sostanza pericolosa (nella specie: nichel) come fissato dalla tabella 5, allegato 5, parte III, Dlgs 152/2006. Gli imputati puntavano sulla inoffensività della condotta a ledere il bene tutelato, contestando che il limite era stato superato una sola volta.
I Supremi Giudici hanno però ricordato che l'illecito in questione è un reato di pericolo presunto che esclude ogni valutazione del Giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta la cui offensività è insita per legge. A meno di non scardinare il sistema aprendolo a possibili disparità tra operatori, non è possibile dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione.
Acque - Scarico - Autorizzazione - Superamento dei limiti tabellari - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Reato autonomo di carattere formale - Integrazione della fattispecie anche per singolo superamento dei limiti di legge - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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