Consiglio di Stato, nuovo Cer non significa “nuovo impianto”
Rifiuti
La Regione può approvare il progetto di adeguamento tecnico migliorativo di un “impianto esistente” per il trattamento dei rifiuti che comprenda un numero diverso e superiore di Cer (catalogo europeo dei rifiuti).
Secondo il CdS (sentenza 2261/2015), l’ampliamento della tipologia di rifiuti gestiti rientra nella gestione dell’impianto ed ha quindi errato il Tar Veneto che, in primo grado, aveva qualificato l’operazione in questione, da realizzarsi unitamente a numerose altre modifiche impiantistiche e logistiche (compreso un incremento dei rifiuti da inertizzare), quale “nuovo impianto” vietato dalla Lr Veneto 11/2010 (norma che vieta la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di rifiuti nella Regione, salvo quelli ritenuti “indispensabili” in accordo con la Provincia).
Secondo il CdS, il Tar ha dimenticato che lo stesso Veneto, con la Dgr 1210/2010, ha poi escluso dal divieto ex Lr 11/2010 gli ampliamenti e gli adeguamenti migliorativi (revamping compresi) degli impianti esistenti. L’Aia rilasciata dalla Regione — ma contestata da Comune e Provincia — è quindi legittima, visto che il “Codice ambientale” che qualifica come “esistente” l’impianto in questione e come “modifiche sostanziali” gli interventi proposti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Trattamento - Impianti "esistenti" - Articolo 5, Dlgs 152/2006 - Revamping con ampliamento dei Cer - Nozione di "modifica sostanziale" - Rientra - Autorizzazione regionale - Legittimità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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