Sanzioni 231 si applicano ai nuovi delitti ambientali
Responsabilità 231
Dal 29 maggio, con l’entrata in vigore della legge 68/2015, si applicano le sanzioni ex Dlgs 231/2001 ai nuovi delitti ambientali.
La legge in parola prevede a carico dell’Ente o dell’impresa specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote), di associazione a delinquere con l’aggravante ambientale (da 300 a 1000 quote), di traffico e abbandono di materiale radioattivo (da 250 a 600 quote). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 10, Dlgs 231/2001 il valore della singola quota è compreso tra euro 258 ed euro 1.549.
Ulteriore novità in materia concerne l’applicazione delle sanzioni interdittive (quali interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni ecc.) di cui all’articolo 9 Dlgs 231/2001, in caso di condanna dell’ente per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - Modifiche al C.p. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Modifiche al Dlgs 152/2006
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione - Stralcio - Modifiche al Codice penale e al Dlgs 231/2001
L'area di Reteambiente dedicata alla responsabilità ambientale delle persone giuridiche
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