News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 4 giugno 2015

Emissioni autocarrozzeria, obbligo comunicazione alla Provincia

Aria

(Francesco Petrucci)

Le autocarrozzerie, attività ad emissioni scarsamente rilevanti ex allegato IV, Parte V, Dlgs 152/2006 non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ma devono comunicare l'avvio dell'attività. Così la Cassazione nella sentenza 11 maggio 2015, n. 19330.

 

I Supremi Giudici hanno confermato la condanna ex articolo 279, comma 3, Dlgs 152/2006 del titolare di una autocarrozzeria che aveva omesso di comunicare alla Autorità competente (nel caso, Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma) l'avvio dell'esercizio dell'attività come previsto dall'articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 (sia nella versione vigente nel 2008 all'epoca dei fatti sia in quella attualmente vigente) nonché dalla delibera della Regione Lazio 165/2010 attuativa di tale norma del Codice ambientale.

 

Ai sensi dell'articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 infatti, per le attività da cui scaturiscono emissioni scarsamente rilevanti da un lato è escluso l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alle emissioni, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dal Codice ambientale; dall'altro è però possibile, come ha fatto la Regione Lazio, che l'Ente territoriale preveda l'obbligo per il gestore di comunicare all'Autorità competente l'avvio dell'attività, pena la sanzione prevista dalla contravvenzione ex articolo 279, comma 3, Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2015, n. 19330

Aria - Emissioni in atmosfera - Attività a emissioni scarsamente rilevanti - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 - Comunicazione avvio attività - Obbligo - Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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