Veicoli fuori uso, sono rifiuti anche su area privata
Rifiuti
Devono essere considerati veicoli “fuori uso”, e come tali soggetti alla disciplina sui rifiuti, quelli che risultino in evidente stato di abbandono anche se giacenti in area privata.
La Suprema Corte ha con sentenza 24 aprile 2015, n. 17121 confermato che sono da considerarsi in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l’uso e la conservazione, ex articolo 1 Dm 460/1999. Ne consegue che i veicoli “fuori uso”, di cui all’articolo 3, Dlgs 209/2003, debbano essere sempre considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro raccolta e versino in stato di abbandono ai sensi del citato Dm. I Giudici puntualizzano che lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo e non al diverso uso che il detentore ne faccia.
Nel caso in esame, l’imputato è stato condannato per deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, poiché, in quanto titolare di un’autofficina, utilizzava le carcasse di un veicolo a motore come ricovero per gli strumenti di lavoro. La Corte ha considerato il veicolo “fuori uso” come rifiuto, essendo privo di parti essenziali ed inidoneo al proprio scopo intrinseco.
Procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati
Rifiuti – Veicoli fuori uso – Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003 ed articolo 1, Dm 460/1999 – Giacenza su area privata senza parti essenziali per uso e conservazione - Sussistenza
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