Appalti pubblici di lavoro, obbligo indicazione costi sicurezza
Sicurezza sul lavoro
Vige un obbligo per le imprese partecipanti a gara pubblica di indicare gli oneri relativi alla sicurezza in maniera analitica sin dal momento di presentazione delle offerte.
Il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza 20 marzo 2015, n. 3 ha affermato il principio di diritto secondo cui nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro.
L’obbligo di indicazione di tali costi si ricava dal combinato disposto dagli articoli 26 (obblighi connessi ai contratti), comma 6, Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza) e articoli 86, comma 3-bis, 87 (criteri di individuazione delle offerte) del Dlgs 163/2006 (Codice appalti).
I Giudici amministrativi hanno ritenuto di doversi esprimere in tal senso, poiché ritengono che l’obbligo di indicazione specifica dei costi non possa che essere assolto dal concorrente, essendo l’unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alla realtà operativa della propria impresa. Ne discende quindi che né per gli appalti di fornitura e servizi (per i quali per altro la legge è chiara), né soprattutto per gli appalti di lavoro debba essere la stazione appaltante a dover desumere i costi della sicurezza, dovendo essere questi indicati analiticamente nell’offerta.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Appalti pubblici - Criteri di valutazione offerte – Indicazione costi sicurezza – Articolo 26, comma 6, Dlgs 81/2008 – Articoli 86, 87 Dlgs 163/2006 – Obbligo concorrente - Sussistenza
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