Emission trading, su emissioni sottostimate decidono Stati membri
Cambiamenti climatici
Nel caso di “verifiche supplementari” dalle quali risulti che le emissioni comunicate, verificate e restituite sono state sottostimate, non si applicano le ammende previste dal regolamento Ue (ma solo quelle degli Stati membri).
A dirlo è la Corte di Giustizia Ue (sentenza 29 aprile 2015, causa C-148/14), secondo la quale l’ipotesi in questione ricade nel campo di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2003/87/Ce, disposizione che affida agli Stati membri il compito di sanzionare qualsiasi comportamento in contrasto con le disposizioni della direttiva.
Sebbene il numero delle quote restituite sia risultato alla fine insufficiente, in quanto basato su emissioni sottostimate, per la Cge non è invece applicabile il paragrafo 3 dello stesso articolo 16, il quale stabilisce direttamente a livello Ue che nei confronti del gestore che non adempie all’obbligo di restituzione delle quote di emissione entro il termine di scadenza annuale, deve essere applicata un’ammenda forfettaria di 100 euro per ogni tonnellata di CO2 equivalente non restituita.
Emission trading – Restituzione delle quote di emissione - Verifiche supplementari - Emissioni sottostimate - Determinazione della portata dell'obbligo di restituzione delle quote – Ammenda forfettaria – Articolo 16, paragrafo 1 e 3 - Applicabilità
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Perfezionamento e estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Emission trading - Attuazione della direttiva 2009/29/Ce - Abrogazione Dlgs 216/2006
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