Sicurezza sul lavoro, datore deve lavare indumenti contaminati
Sicurezza sul lavoro
Vige un obbligo del datore di lavoro di provvedere alla manutenzione, ivi compreso il lavaggio, degli indumenti usati dai lavoratori in quanto dispositivi di protezione.
La Corte di Cassazione con sentenza 28 aprile 2015, n. 8585 ha confermato che grava sul datore di lavoro l’onere di garantire l’idoneità degli indumenti di protezione forniti al lavoratore, non solo al momento della consegna degli stessi, ma anche durante tutto il periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. L’articolo 43 del Dlgs 626/1994, poi sostituito dall’articolo 77 del Dlgs 81/2008 con continuità normativa, prevede dunque che i capi di protezione debbano essere adeguatamente mantenuti a spese del datore.
Nel caso di specie, il titolare dell’azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani è stato individuato dai Giudici come il titolare del dovere di lavaggio degli indumenti dei suoi dipendenti, entrati in contatto con sostanze nocive.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Raccolta e smaltimento rifiuti – Obblighi del datore ex articoli 43 Dlgs 626/1994, 77 Dlgs 81/2008 – Lavaggio indumenti - Sussistenza
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