“Seveso”, si applica a sostanze previste dallo stabilimento
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Ai fini dell’applicazione della disciplina sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, contano non solo le sostanze presenti nello stabilimento, ma anche quelle previste dal medesimo.
Il Tar Lombardia (sentenza 726/2015) ha così respinto il ricorso contro una determinazione con cui la Provincia che, vista la presenza di una quantità di triossido di cromo superiore alla soglia minima stabilita per l’applicazione del Dlgs 334/1999, aveva assoggettato agli obblighi previsti dalla disciplina “Seveso” uno stabilimento di cromatura.
Ha ben agito la Provincia che ha conteggiato non solo il triossido effettivamente presente (in quantità sotto soglia) durante il controllo, ma anche l’acido cromico depositato in alcune vasche, in quanto soluzione formata da triossido di cromo disciolto in acqua al 20%.
L’acido testimonia infatti la precedente presenza nello stabilimento di un quantitativo “a secco” di triossido ben superiore alla soglia, che va conteggiato perché il Dlgs 334/1999 attribuisce rilievo non solo alle sostanze “presenti” nello stabilimento, ma anche a quelle ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo.
Rischio di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose - Seveso - Dlgs 334/1999 - Campo di applicazione - Sostanze previste nello stabilimento anche se non presenti al momento del controllo - Rientrano
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941