Rifiuti speciali, “prossimità” impianti non è vincolo assoluto
Rifiuti
La non “indispensabilità” di un impianto di smaltimento/recupero di rifiuti speciali in relazione ai fabbisogni di smaltimento locali, secondo il Consiglio di Stato, non deve necessariamente condurre al diniego dell’Aia.
Ciò che rileva in via primaria per tale tipologia di impianti, sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 1556/2015, è la rispondenza delle loro caratteristiche alle esigenze di trattamento dei rifiuti speciali negli stessi conferiti.
Il CdS ha così accolto il ricorso contro una sentenza del Tar, che aveva annullato un’Aia rilasciata a un impianto di smaltimento di polveri ferrose dalla Regione, nonostante il parere contrario della Provincia secondo la quale l’impianto stesso non era “indispensabile” per i fabbisogni locali.
Contrariamente al Tar che ha ritenuto il parere provinciale vincolante, il CdS esclude che la legge regionale che prevede tale parere, in contrasto con il “Codice ambientale” (articoli 182-bis, 196, 197 e 199) e la Giurisprudenza costituzionale, possa attribuire alla Provincia un potere sostanzialmente decisionale. Il riferimento contenuto nella Lr alla “indispensabilità”, che riproduce il principio di “prossimità” degli impianti ai luoghi di produzione dei rifiuti stabilito dal Dlgs 152/2006, non può comunque porsi in termini così stringenti tali da tradursi in un divieto all’insediamento di tali impianti.
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Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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