News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 7 aprile 2015

Impianti rifiuti, violare autorizzazioni è sempre reato

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Impianti rifiuti, violare autorizzazioni è sempre reato

La inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti per la gestione dei rifiuti, anche quando potrebbe essere “giustificata” dalle caratteristiche materiali dell’impianto, è sanzionata penalmente dal “Codice ambientale”.

 

La Cassazione ha così confermato la condanna per gestione non autorizzata (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) e inosservanza delle prescrizioni autorizzative (articolo 256, comma 3) nei confronti del titolare di un impianto di stoccaggio ceneri, per superamento del quantitativo massimo stabilito in sede di iscrizione al Registro delle imprese di recupero (sentenza 10732/2014).

 

La circostanza che i silos della ditta avrebbero potuto stoccare, in sicurezza, una quantità ben superiore a quella autorizzata, non rende tale condotta “inoffensiva” ai sensi dell’articolo 256, il quale prevede un reato formale di pericolo che non esige la sussistenza di un danno concreto all’ambiente.

 

La disapplicazione “autonoma” del titolo abilitativo, infatti, è di per sé idonea a pregiudicare la funzione di controllo della P.a. sulle attività recanti effetti esterni sull’ambiente.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 marzo 2015, n. 10732

Rifiuti - Impianti di recupero - Inosservanza prescrizioni autorizzazione - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Reato formale di pericolo - Danno concreto all'ambiente - Non richiesto - Funzioni di controllo della P.a. - Pregiudizio - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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