Emissioni in atmosfera, sanzioni regionali “difformi” sono incostituzionali
Aria
La Consulta ha bocciato la Lr abruzzese che impone alle industrie insalubri, i cui impianti sono sotto sequestro, di sottoporsi a una nuova procedura autorizzativa per la riattivazione (o riaccensione).
Secondo la Consulta (sentenza 55/2015), la disposizione in questione (articolo 9, legge 32/2014) detta una disciplina delle sanzioni difforme da quanto stabilito dall’articolo 278 del Dlgs 152/2006 e quindi viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
La norma statale stabilisce infatti, nel caso di accertate violazioni alle norme sull’inquinamento atmosferico da parte dei gestori degli impianti, che vengano applicate una serie di misure graduali che vanno dalla semplice diffida, alla diffida con sospensione temporanea dell’autorizzazione, sino alla revoca di quest’ultima.
La disposizione regionale “difforme”, invece, non distingue tra sospensione e revoca dell’autorizzazione e impone, in assenza di qualsiasi valutazione da effettuare caso per caso, che l’impianto per essere riattivato debba sempre essere sottoposto a una nuova procedura autorizzativa.
Emissioni in atmosfera - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Sequestro impianto - Lr che prevede nuova procedura autorizzativa per riattivazione - Articolo 278, Dlgs 152/2006 - Contrasto - Incostituzionale
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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