Se appaltatore genera rifiuti ne è responsabile quale produttore
Rifiuti
L’appaltatore che genera residui nel compimento della propria prestazione è produttore di rifiuti ai sensi dell’articolo 183 del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione con sentenza 16 marzo 2015, n. 11029 ritiene, in linea con precedenti pronunce, che “l’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri”.
I Giudici hanno ritenuto che nel caso in esame, la mancanza di autorizzazioni per il deposito di rifiuti fosse da imputare all’appaltatore produttore di rifiuti, posto che risulta evidente che era suo onere prendere cognizione delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle proprie attività. Con la conseguente sussistenza di responsabilità per gestione illecita di rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Qualifica di produttore ex articolo 183, Dlgs 152/2006 – In capo a soggetto appaltatore – Sussistenza – Assenza di autorizzazioni per la gestione – Responsabilità ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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