Sicurezza sul lavoro, responsabilità coordinatore sino a collaudo opera
Sicurezza sul lavoro
Rientra nella sfera di responsabilità in capo al coordinatore della sicurezza, ex articolo 89 Dlgs 81/2008, ciò che si verifica all’interno del cantiere sino al collaudo.
La Corte di Cassazione con sentenza 27 gennaio 2015, n. 3809 ha statuito che “la legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione, allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto”.
Nel caso in esame il decesso di un lavoratore era avvenuto nella fase tra la fine delle opere edili ed il collaudo, mentre ancora erano in atto prove tecniche. I Giudici hanno ritenuto che va garantita la massima sicurezza del cantiere sino alla completa esecuzione dell’opera, che avviene in un momento successivo alla fine dei lavori edili. È stata perciò accertata la responsabilità del coordinatore della sicurezza per omicidio colposo occorso al lavoratore.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza ex articolo 89 lettera f), Dlgs 81/2008 – Responsabilità –Posizione di garanzia fino a collaudo opera – Sussiste
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