Aia, verifica preliminare entro 7 aprile 2015
Ippc/Aia
Entro il 7 aprile devono presentare la verifica preliminare le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale statale non incluse tra quelle immediatamente tenute alla relazione di riferimento.
L’obbligo è dal Dm Ambiente 272/2014 imposto agli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale ex allegato XII, Parte II, del Dlgs 152/2006.
Dovranno invece presentare entro il 7 gennaio 2016 direttamente la relazione di riferimento (prevista dall’articolo 29-sexies del Codice ambientale) gli altri impianti sottoposti ad Aia statale ex allegato XII, Parte 2 del Dlgs 152/2006, ad eccezione di quelli collocati interamente in mare.
Si ritiene infatti che il citato decreto 272/2014, ufficializzato con mero comunicato pubblicato sulla Gu del 7 gennaio 2015 n. 4 sia immediatamente in vigore dalla stessa data, in quanto atto non normativo ex Dpr 1092/1985.
In relazione agli impianti sottoposti ad Aia locale (ex allegato VIII, Parte II, Dlgs 152/2006) la determinazione dei termini finali per entrambi i suddetti adempimenti è invece di competenza dei singoli Enti territoriali di riferimento.
Primi indirizzi sull'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 4 marzo 2014, n. 46
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Autorizzazione integrata ambientale - Modalità per la redazione della relazione di riferimento
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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