Emissioni industriali illecite, coinvolto anche management subentrante
Aria
Il reato di emissioni senza autorizzazione ex articolo 279, Dlgs 152/2006 è reato permanente ed è addebitabile anche al legale rappresentante subentrato al precedente responsabile aziendale post costruzione impianto.
La Cassazione nella sentenza 23 gennaio 2015, n. 3206 respinge le doglianze di una azienda che aveva realizzato modifiche sostanziali a un impianto dal quale derivavano emissioni in atmosfera senza chiedere l'obbligatoria autorizzazione prevista dall'articolo 269, Dlgs 152/2006. Il reato addebitato ha natura di reato permanente e colpisce anche il legale rappresentante che sia subentrato al precedente gestore della società sotto la cui direzione era stato realizzato l'impianto.
Respinta anche la richiesta di ignoranza scusabile della legge penale (articolo 5, Codice penale) non potendosi esigere dal legale rappresentante dell'azienda la conoscenza della enorme mole di norme burocratico-amministrative in materia ambientale. Per i Supremi Giudici invece l'errore dell'operatore professionale è scusabile solo se egli prova di aver fatto di tutto per informarsi compiutamente sugli adempimenti di legge, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Aria - Emissioni da attività produttive - Mancanza di autorizzazione - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Reato permanente - Responsabilità della società - A carico anche del legale rappresentante subentrante - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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