Campionamento rifiuti, non esiste normativa generale
Rifiuti
Le regole sul campionamento dei rifiuti del Dm 5 febbraio 1998, per la Cassazione, sono prive di portata generale. La scelta sul metodo da utilizzare rappresenta quindi una questione di fatto, che va motivata in maniera idonea.
La Suprema Corte (sentenza 1987/2015) ha così confermato la legittimità del campionamento da parte della P.a. di un cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione, effettuato applicando il metodo Irsa Cnr che prevede la setacciatura del materiale), che aveva rivelato una alta concentrazione di sostanze inquinanti.
Il Dm 5 febbraio 1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, che impone il rispetto delle norme Uni 10802 (in sostituzione del metodo Irsa Cnr) per il campionamento, ha lo specifico scopo di disciplinare le analisi fatte dal produttore in relazione alle sole tipologie di rifiuti dallo stesso decreto individuate, e prendendo a riferimento rifiuti omogenei (liquidi, granulari, pastosi o fangosi) non è applicabile al caso sotto esame.
Il metodo Irsa scelto è invece legittimo, secondo la Corte, perché in presenza di macerie, mattoni e terreni assai eterogenei, la setacciatura costituisce “un passaggio necessario del campionamento”.
Rifiuti da costruzione e demolizione - Demolizione - Articolo 8, Dm 5 febbraio 1998 - Portata generale assente - Scelta "di fatto" - Motivazione idonea - Richiesta - Predisposizione e uso di certificato di analisi falso - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Immutata
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa