News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 10 febbraio 2015

Cassazione, emissioni moleste senza autorizzazione comunque reato

Aria

(Francesco Petrucci)

Cassazione, emissioni moleste senza autorizzazione comunque reato

A prescindere dal superamento dei valori limite, le emissioni moleste da un impianto produttivo in mancanza di autorizzazione integrano il reato ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006.

 

Così la Cassazione nella sentenza 15 gennaio 2015, n. 1713. Indipendentemente da quanto siano intense, se ci sono o ci sono state emissioni moleste da attività produttiva, di per se stesse inquinanti, in mancanza del titolo autorizzatorio si integra la contravvenzione ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006, stante la natura formale del reato.

 

I Giudici precisano inoltre è pacifico che l'azienda in questione esercitasse una attività che necessitava di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 posto che le norme in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico si applicano anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava che sono oggettivamente atti a dar luogo a emissioni di pulviscolo e particolato in atmosfera.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2015, n. 1713

Aria - Emissioni moleste - Attività produttiva - Assenza di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 - Configurabilità reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussiste - Attività di frantumazione di materiali di cava - Obbligo autorizzazione emissioni - Rientra

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