Cassazione, emissioni moleste senza autorizzazione comunque reato
Aria
A prescindere dal superamento dei valori limite, le emissioni moleste da un impianto produttivo in mancanza di autorizzazione integrano il reato ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006.
Così la Cassazione nella sentenza 15 gennaio 2015, n. 1713. Indipendentemente da quanto siano intense, se ci sono o ci sono state emissioni moleste da attività produttiva, di per se stesse inquinanti, in mancanza del titolo autorizzatorio si integra la contravvenzione ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006, stante la natura formale del reato.
I Giudici precisano inoltre è pacifico che l'azienda in questione esercitasse una attività che necessitava di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 posto che le norme in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico si applicano anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava che sono oggettivamente atti a dar luogo a emissioni di pulviscolo e particolato in atmosfera.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Aria - Emissioni moleste - Attività produttiva - Assenza di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 - Configurabilità reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussiste - Attività di frantumazione di materiali di cava - Obbligo autorizzazione emissioni - Rientra
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