Rinnovo dell'Aia, Comune confinante non ha diritto a partecipare
Ippc/Aia
Il Comune limitrofo a un impianto che richiede il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale non ha diritto di partecipare alla conferenza di servizi che deve decidere sul rinnovo.
Lo ha deciso il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 16 dicembre 2014, n. 648) rigettando le doglianze di un Comune che non era stato invitato a partecipare alla conferenza di servizi regolata dalla legge 241/1990 che ha deciso il rinnovo dell'Aia per un cementificio.
I Giudici amministrativi ricordano che l'articolo 29-quater Dlgs 152/2006 sul rinnovo dell'Aia, anche nella versione modificata di recente dal Dlgs 46/2014, indica le Amministrazioni che devono partecipare alla conferenza dei servizi decisoria. Si tratta delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e, nel caso di impianti di competenza regionale, come quello nel caso di specie, le Amministrazioni competenti al rilascio di ulteriori titoli abilitativi: in nessuna delle due categorie rientra il Comune confinante. Il Comune può essere invitato a partecipare, ma non ha alcun diritto di esserci.
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Autorizzazione integrata ambientale - Rinnovo - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Conferenza dei servizi - Partecipanti - Comune limitrofo all'impianto - Obbligo - Esclusione
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