News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 11 dicembre 2014

Rifiuti, il deposito è incontrollato anche su area privata

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti, il deposito è incontrollato anche su area privata

La nozione di “deposito incontrollato di rifiuti” è volutamente generica e, pertanto, nell’ottica del Legislatore, tenuto conto altresì delle finalità di tutela della salute e dell’igiene pubblica, è da riferire anche ad aree private.

 

Lo ricorda il Consiglio di Stato (sentenza 5120/2014) che ha confermato, con riferimento alla configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti in aree non pubbliche e neanche aperte al pubblico, quanto stabilito dal Tar Lazio (sentenza datata 22 agosto 2002).

 

Respinta quindi l’interpretazione restrittiva dell’articolo 14 del Dlgs 22/1997, cd. “decreto Ronchi” (“è vietato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”), ora articolo 192 del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”. Nel prevedere l’obbligo del proprietario del fondo di rimuovere i rifiuti, è infatti la norma stessa a confermare che la misura ripristinatoria è applicabile anche in aree non soggette ad uso pubblico.

 

Respinto anche il motivo di ricorso per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (articolo 7, legge 241/1990). L’esonero dall’applicazione di tale disciplina è infatti “in re ipsa” nel caso in cui la definizione immediata del procedimento risponda ad esigenze di tutela dell’integrità dell’ambiente.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 14 ottobre 2014, n. 5120

Rifiuti - Deposito incontrollato - Aree private - Sanzione - Rientra - Comunicazione di avvio del procedimento - Esigenze di tutela dell'integrità dell'ambiente - Esonero

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"

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