Rifiuti, “sanatorie” regionali sono incostituzionali
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le previsioni della Provincia di Trento che consentono di regolarizzare lo smaltimento dei rifiuti e la gestione delle terre da scavo effettuati in difformità di autorizzazioni e direttive.
Secondo la Consulta (sentenza 3 dicembre 2014, n. 269), le norme in questione sono incostituzionali perché l’articolo 208 del “Codice ambientale” stabilisce già quali siano le conseguenze dell’infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, che sono, a seconda della gravità dell’infrazione, la diffida, con eventuale sospensione dell’autorizzazione, o la revoca della stessa.
Trattandosi di disciplina adottata nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla gestione dei rifiuti, la Regione non può introdurvi deroghe, né dettare una diversa disciplina.
Discorso analogo vale per le terre da scavo. Il combinato disposto del Dlgs 152/2006 e del “Decreto Fare” (Dl 69/2013) prevede infatti che siano appositi decreti ministeriali a fissare le semplificazioni amministrative e individuare i criteri per considerare sottoprodotti i residui di scavo, e a tale disciplina “il Legislatore regionale non può sovrapporvisi in alcun modo”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Smaltimento rifiuti non pericolosi - Legge regionale - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale - Terre e rocce da scavo - Smaltimento - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale
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