Trasporto illecito rifiuti, “emergenza” (e patteggiamento) non evitano confisca mezzo
Rifiuti
Escludere la confisca dei veicoli utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti nei territori in stato di emergenza, nel caso di condanna patteggiata, comporterebbe “profili di ingiustificata disparità di trattamento”.
La Cassazione (sentenza 45927/2014) ha così motivato la decisione di non aderire all’orientamento giurisprudenziale che, interpretando letteralmente l’articolo 6 del Dl 172/2008 (norma che stabilisce sanzioni specifiche e “sensibilmente più afflittive” per la gestione illecita di rifiuti nei territori in stato di emergenza), esclude la confisca del mezzo nel caso di patteggiamento (articolo 444 C.p.p.).
Considerato che la ratio legis del Dl 172/2008 è quella di inasprire le sanzioni per condotte già indicate nel “Codice ambientale” (che all’articolo 259 prevede la confisca anche nel caso di patteggiamento), e alla luce della chiara funzione deterrente svolta dall’obbligo di confisca (“forse ancora più della sanzione penale stessa”), per la Cassazione sarebbe invece illogico che il sistema, nell’intento di aggravare le sanzioni per alcuni contesti, rendesse invece più difficoltosa la confisca.
L’articolo 259 continua quindi ad operare per il più grave reato previsto dal Dl 172/2008 e “integra” la norma stessa.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale
Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Territori in stato di emergenza - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Patteggiamento - Confisca mezzo - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussiste
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