Aia, in arrivo istruzioni per relazione gestori impianti
Ippc/Aia
Il Ministro dell'ambiente ha firmato il 13 novembre 2014 il Dm n. 272 che definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento da presentare all'Autorità competente per impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 9-sexies, del Dlgs 152/2006, definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell'Aia se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006). Dall'entrata in vigore del Dm 272/2014 gli impianti con procedura di Aia pendente devono integrare la domanda con la relazione di riferimento.
I gestori degli impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, Dlgs 152/2006 (tra cui gli impianti di gestione rifiuti pericolosi) devono presentare la relazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto del 13 novembre 2014. Gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW sono esclusi dall'obbligo ma sono tenuti alla verifica — secondo la procedura ex allegato 1 del decreto in parola — dell'eventuale obbligo e in caso positivo presentare la relazione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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