News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 6 novembre 2014

Rifiuti urbani, Sindaco paga mancato controllo

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti urbani, Sindaco paga mancato controllo

La Cassazione conferma la condanna di un Sindaco che si è “fondamentalmente disinteressato” del destino di un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani, gestito da una partecipata, responsabile dello sversamento di percolato sul suolo e sulla pubblica via.

 

La condotta del Sindaco, precisa la Suprema Corte nella sentenza 41695/2014, risulta in contrasto con la permanenza dei compiti generali di controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani che, secondo costante Giurisprudenza, spettano al “primo cittadino”.

 

La distinzione che l’articolo 107 del Dlgs 267/2000 (“Tu Enti locali”) stabilisce tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, ribadisce la Suprema Corte allacciandosi a precedente Giurisprudenza sul tema, “non esclude in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del Sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da emergenze tecnico-operative contingenti ed occasionali, che pongano in pericolo la salute della persone o l’integrità dell’ambiente”.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2014, n. 41695

Rifiuti urbani - Sito stoccaggio provvisorio - Gestione in contrasto con prescrizioni autorizzative - Distinzione tra poteri degli organi di governo e dei dirigenti amministrativi - Articolo 107, Dlgs 267/2000 - Obbligo di controllo del Sindaco - Permane

Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico Enti locali - Stralcio

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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