Impianti idrocarburi in mare, regole Ue per comunicare incidenti
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Al via le regole per comunicare tempestivamente gli indicatori sugli incidenti gravi agli impianti di estrazione idrocarburi in mare. Lo prevede il regolamento Commissione Ue 13 ottobre 2014, n. 1112/2014/Ue.
Il regolamento è emanato in attuazione della direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e impone ai proprietari delle piattaforme di estrazione di comunicare all’Autorità competente i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi in modo da consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi sul deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive.
La relazione sugli indicatori è trasmessa dagli operatori e dai proprietari degli impianti in mare all’Autorità competente entro massimo 10 giorni dall’incidente. I dati raccolti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità competente e messi a disposizione del pubblico. Il metodo standard di comunicazione dati consentirà così di garantire, all'interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
Condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte di operatori e proprietari di impianti in mare nel settore degli idrocarburi
Incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi - Danno ambientale - Modifica della direttiva 2004/35/Ce
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