Impianti idrocarburi in mare, regole Ue per comunicare incidenti
Acque
Al via le regole per comunicare tempestivamente gli indicatori sugli incidenti gravi agli impianti di estrazione idrocarburi in mare. Lo prevede il regolamento Commissione Ue 13 ottobre 2014, n. 1112/2014/Ue.
Il regolamento è emanato in attuazione della direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e impone ai proprietari delle piattaforme di estrazione di comunicare all’Autorità competente i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi in modo da consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi sul deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive.
La relazione sugli indicatori è trasmessa dagli operatori e dai proprietari degli impianti in mare all’Autorità competente entro massimo 10 giorni dall’incidente. I dati raccolti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità competente e messi a disposizione del pubblico. Il metodo standard di comunicazione dati consentirà così di garantire, all'interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
Condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte di operatori e proprietari di impianti in mare nel settore degli idrocarburi
Incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi - Danno ambientale - Modifica della direttiva 2004/35/Ce
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