Abbandono rifiuti, violare ordini P.a. non sempre è reato
Rifiuti
La inottemperanza a una ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, se emessa dal dirigente comunale (invece che dal Sindaco), non integra la fattispecie di reato prevista dal “Codice ambientale”.
La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un privato, che non aveva ottemperato all’ordine di un dirigente comunale di rimuovere un’autovettura abbandonata sulla pubblica via, contro la condanna inflittagli ai sensi del Dlgs 152/2006 (articolo 255, comma 3).
I precedenti giurisprudenziali che legittimavano, ai sensi dell’articolo 107 del Dlgs 267/2000 (“Tu Enti locali”), l’adozione dell’ordinanza de qua anche da parte del dirigente comunale, non sono più attuali secondo la Suprema Corte in quanto formatisi in un quadro normativo precedente all’entrata in vigore del “Codice ambientale”.
L’assetto normativo attuale rende invece più corretta una interpretazione della latitudine applicativa del precetto penale che individua espressamente, la “ordinanza del Sindaco” — e non qualsiasi ordinanza — come elemento costitutivo del reato (“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3…”).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Veicoli - Abbandonati sulla pubblica via - Ordinanza del dirigente comunale per rimozione - Mancata ottemperanza - Sanzione - Articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - "Ordinanza del Sindaco" come elemento costitutivo - Reato - Non sussiste
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