Consiglio di Stato, l’impianto localizzato è già “esistente”
Rifiuti


Il concetto di “impianto esistente”, ai fini dell’applicazione di norme localizzative sulle distanze, comprende gli impianti già localizzati e realizzati, anche se non ancora entrati in esercizio.
È questa l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (sentenza 4011/2014) del Piano rifiuti della Regione Puglia, laddove stabilisce delle distanze minime che devono sussistere, a regime, tra gli impianti di gestione dei rifiuti.
Data la ratio del vincolo escludente, argomenta il CdS, che è quella di evitare problemi nell’identificazione dei responsabili di eventuali fenomeni di inquinamento, la distinzione tra impianti “esistenti” e non ai fini della sua applicazione non può non coincidere con la distinzione tra impianti già localizzati (e quindi “esistenti” sul piano della scelta localizzativa posta in essere, anche se non ancora in esercizio) e impianti ancora da localizzare.
A tal fine non può avere alcun rilievo il concetto di impianto esistente stabilito dall’articolo 5 del “Codice ambientale”, il cui solo scopo è quello di delimitare l’alveo operativo delle disposizioni introdotte dal “Codice dell’ambiente” in materia di Aia, Via e Vas.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Rifiuti - Discarica - Richiesta autorizzazione - Parere ostativo P.a. - Piano regionale - Distanza non sufficiente da impianto esistente - Impianto localizzato ma non ancora in esercizio - Rientra - Articolo 5, Dlgs 152/2006 - Nozione di impianto esistente - Non rileva
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