Raee, nuove regole sul marchio al via
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Dal 9 ottobre 2014 scattano le prescrizioni (e le sanzioni) per il “nuovo” marchio di identificazione che, ai sensi del Dlgs 49/2014, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
In base a quanto stabilito dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee (e quindi contenere almeno il nome del produttore, o il logo se registrato, o il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee) e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
Le prescrizioni della norma (che entra maggiormente nel dettaglio rispetto al previgente articolo 13 del Dlgs 151/2005, con novità anche per il simbolo della raccolta separata), secondo quanto stabilito dall’articolo 40, diventano vincolanti per i produttori con 180 giorni di ritardo rispetto all’entrata in vigore del decreto (datata 12 aprile 2014).
A partire dalla stessa data, ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio può costare una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro.
Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti - Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue
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