Pneumatici fuori uso, il contributo è assoggettato ad Iva
Rifiuti
Il contributo per la gestione dei Pfu forma parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto e rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione.
Lo prevede l'articolo 228 (pneumatici fuori uso) del Dlgs 152/2006, a seguito dell'integrazione stabilita dalla legge 116/2013 (di conversione del Dl “Competitività”) entrata in vigore il 21 agosto 2014.
Produttori e importatori di pneumatici, secondo quanto previsto espressamente dalla nuova versione della norma, devono applicare il rispettivo contributo vigente alla data di immissione dello pneumatico nel mercato nazionale del ricambio, che poi deve rimanere invariato in tutte le fasi successive di commercializzazione. Sancito anche l'obbligo ex lege di tutti i rivenditori di indicare in fattura, in modo chiaro e distinto, il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello pneumatico.
Cd. Dl "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006
In collaborazione con Ecopneus
La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu) - AGGIORNATO A MAGGIO 2014
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